Procedura per la segnalazione di illeciti di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo WHISTLEBLOWING
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Schema di sintesi
Le Segnalazioni
I Segnalanti possono inoltrare le segnalazioni attraverso i seguenti canali:
Canali interni
➢ posta ordinaria, da inviare in busta chiusa, indirizzata alla c.a. Dott.ssa Daniela Spaziano c/o NHRG – Agenzia per il lavoro s.r.l. Via Cristoforo Colombo, 112 – Edificio B – Scala D – Piano 8, 001 Roma, avendo cura di indicare sulla busta “riservata al Responsabile della Segnalazione”. La segnalazione va effettuata scaricando il “Modulo di Segnalazione” presente sul sito www.nhrg.it e compilandolo secondo le presenti istruzioni.
➢ Segnalazione Orale, richiedendo un incontro con il Responsabile delle Segnalazione
Canale Esterno
I Segnalanti possono inoltrare una Segnalazione mediante il Canale Esterno, istituito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), accessibile attraverso il sito web: https://whistleblowing.anticorruzione.it nel caso in cui:
Divulgazione pubblica e denuncia alle Autorità competenti
La procedura ha l’obiettivo di disciplinare il processo di gestione delle segnalazioni ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
La guida, pertanto, è volta ad incentivare l’emersione di fenomeni illeciti e illustrare i principi posti a salvaguardia dei Segnalanti (c.d. whistleblowers), le modalità di comunicazione delle Segnalazioni, il relativo processo di gestione, nonché ogni possibile azione conseguente alle Violazioni riscontrate, nel rispetto della normativa in materia di privacy e di ogni altra normativa vigente.
La Legge n. 179/2017 ha introdotto, all’interno dell’ordinamento italiano, l’istituto delle segnalazioni di illeciti in ambito aziendale – comunemente noto con il termine di “Whistleblowing” – unitamente a una serie di disposizioni che mirano a tutelare il Segnalante e a circoscriverne l’ambito di operatività.
L’istituto trova applicazione sia nel mondo pubblico che in quello privato: la citata Legge ha infatti introdotto, per il settore privato, nell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, il comma 2-bis.
Da ultimo, il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le cui disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023) definisce gli strumenti per la protezione delle persone che segnalano violazioni, amplia l’oggetto delle segnalazioni nonché i canali di segnalazione: in particolare, ha aggiunto al canale interno anche il canale esterno di segnalazione, diretto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la divulgazione pubblica.
Con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 l’ANAC ha adottato le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.
Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente e in linea con le best practices, i Segnalanti
possono includere:
Le Informazioni sulle Violazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:
prestazioni di interesse delle Società (e.g. inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della privacy, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali);
La procedura e le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 NON si applicano a Segnalazioni aventi ad oggetto offese personali e/o finalità puramente diffamatorie o calunniose, rimostranze di carattere personale del Segnalante, fatti fondati su voci o meri sospetti, ovvero rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro individuale o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.
6.1. Contenuto delle Segnalazioni Interne
Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile delle Segnalazioni, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza delle Informazioni sulla Violazione.
Al fine di consentire un’efficace gestione della Segnalazione, si suggerisce di fornire i seguenti elementi:
Non è, tuttavia, necessario che il Segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti
denunciati e del/dei Soggetto/i Coinvolto/i purché la Segnalazione sia dotata di elementi
circostanziati di condotte illecite e che il Segnalante abbia avuto diretta conoscenza dei fatti,
in ragione del Contesto Lavorativo.
È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal Segnalante e non
riportati o riferiti da altri soggetti.
Se, dopo aver effettuato una Segnalazione, il Segnalante ravvisa di aver commesso un errore,
deve darne immediata informazione attraverso lo stesso canale con il quale è stata presentata
la Segnalazione.
6.2. Canali di Segnalazione Interni
Le Segnalazioni, che possono essere recapitate sia da soggetti interni che esterni all’organizzazione, devono essere inviate attraverso i canali resi disponibili dalla Società e consultabili sul sito web www.nhrg.it
Le Segnalazioni possono essere effettuate mediante:
6.2.1. Posta ordinaria
➢ scaricare il modulo di segnalazione, da sito web www.nhrg.it, da compilare ed inviare a mezzo Posta ordinaria, in busta chiusa, al seguente indirizzo:
c.a. Dott.ssa Daniela Spaziano c/o NHRG – Agenzia per il lavoro s.r.l. Via Cristoforo Colombo, 112 – Edificio B – Scala D – Piano 8, 001 Roma, avendo cura di indicare sulla busta “RISERVATA AL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI”.
La Segnalazione, su modulo cartaceo da inviare a mezzo posta, può essere nominativa o in forma anonima.
6.2.2. Segnalazione orale
La Segnalazione può essere presentata anche in forma orale, richiedendo un incontro diretto con il Responsabile delle Segnalazioni, che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole.
Per tutti i canali di Segnalazione Interni, la Società adotta adeguate misure organizzative ed informatiche al fine di garantire la massima sicurezza e la riservatezza del Segnalante e dei contenuti della Segnalazione stessa.
6.3. Gestione delle Segnalazioni Interne
Le Segnalazioni sono gestite dal Responsabile delle Segnalazioni, (breviter, “Responsabile”), soggetto interno, autonomo e specificamente formato per gestire le Segnalazioni Interne.
Il Responsabile avrà cura di:
Il Responsabile effettua una valutazione preventiva sulla Segnalazione al fine di verificare se vi sono tutti i requisiti per poter accordare al Segnalante le tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 e avviare l’istruttoria.
In particolare, se:
Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Responsabile mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale.
In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
Ai fini dell’istruttoria, il Responsabile può avvalersi, ove ritenuto necessario, anche delle competenti funzioni aziendali nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
L’istruttoria può anche condurre ad attività di audit documentale e/o di interviste con il Segnalante da cui ricevere ulteriori informazioni, specificazioni e/o chiarimenti rispetto al contenuto della segnalazione.
Nel corso dell’istruttoria, il Responsabile mantiene un’interlocuzione con il Segnalante anche per richiedere ulteriori approfondimenti e/o informazioni aggiuntive, tenendo traccia dell’attività svolta e fornendo informazioni, anche d’ufficio, sullo stato di avanzamento dell’istruttoria. Nel caso in cui sia necessario comunicare i dati personali del Segnalante a terzi (ad esempio, consulenti appositamente incaricati per gestire l’istruttoria o altre funzioni interne), il Responsabile chiederà al Segnalante di fornire esplicito consenso alla comunicazione a terzi, motivando la richiesta ed esplicitando i soggetti a cui verranno comunicati i dati del Segnalante ed il contenuto della Segnalazione.
Il consenso o il diniego del Segnalante sono gestiti con modalità tracciabili.
L’esito della gestione della Segnalazione può essere:
Completata la valutazione preliminare e l’istruttoria, il Responsabile comunica al Segnalante:
È cura del Responsabile, al fine di garantire l’applicazione della procedura, assicurare:
In particolare:
– ogni documento cartaceo riferito alla segnalazione sarà conservato dal Responsabile delle Segnalazioni in armadio chiuso;
– la pratica relativa alla Segnalazione sarà conservata per il tempo strettamente necessario alle attività conseguenti alle Segnalazioni;
Il Segnalante ha la possibilità di inviare le proprie segnalazioni anche attraverso il canale di segnalazione cd. “esterno” indirizzato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina dedicata sul sito dell’ANAC: https://whistleblowing.anticorruzione.it
Il Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica o una denuncia all’Autorità giudiziaria beneficia delle misure di protezione se, al momento della Divulgazione Pubblica o della denuncia, ricorre una delle seguenti condizioni:
9.1. Tutela del Segnalante
È fatto divieto di commettere atti di Ritorsione dei confronti del Segnalante.
Costituiscono ritorsioni, quanto poste in essere in ragione della segnalazione:
I motivi che hanno indotto il Segnalante a Segnalare le Informazioni sulla Violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Gli atti assunti in violazione delle disposizioni della presente procedura sono nulli.
La tutela del Segnalante si applica anche nei casi di Segnalazione anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.
9.2. Tutela della Persona Coinvolta
In conformità con la normativa vigente, NHRG srl – Agenzia per il Lavoro, ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per la Persona Coinvolta, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l’obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (ad es. in caso di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria, ispezioni da parte di Polizia Giudiziaria, ecc.).
La procedura lascia ferma la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante:
9.3. Estensione delle tutele
Le misure di protezione si applicano anche:
Qualora si verificasse l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, l’art. 19 del D. Lgs. 24/2023 prevede che tale circostanza possa essere comunicata all’ANAC che informa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
Per i propri Collaboratori, NHRG srl – Agenzia per il Lavoro prevede e, ove ne ricorrano i presupposti, applica sanzioni disciplinari:
I provvedimenti disciplinari sono proporzionati all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Si precisa che, quando la segnalazione inviata al Responsabile ha per oggetto notizie e documenti coperti dal segreto aziendale, professionale o d’ufficio, la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine costituiscono violazione del relativo obbligo di segreto.
Riguardo ai Terzi (es. partner, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) valgono i rimedi e le azioni previste dalla legge.
Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto della normativa nazionale ed europea a tutela della protezione dei dati (D. Lgs. 196/2006 e Regolamento 2016/679/UE).
Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della Guida possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nella Segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi.
Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
In ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare le Segnalazioni, NHRG srl – Agenzia per il Lavoro assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione della stessa e garantisce, inoltre, che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
E ciò a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.
Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse.
L’identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.
La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso il sistema di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del whistleblower, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.
L’identità del whistleblower è protetta dagli organi destinatari della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, ivi compreso l’eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre Autorità competenti, in linea con quanto previsto dal D.lgs. 24/20237 , salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc).
La tutela della riservatezza va, infatti, assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare, nello specifico:
Nei seguenti due casi, l’identità del whistleblower può essere rivelata solo previa: (i) comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e (ii) consenso espresso del whistleblower:
anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
La riservatezza (cfr. paragrafo precedente) viene garantita anche a soggetti diversi dal whistleblower
(cfr. par. 2.1), quali:
concretizza;
(es. testimoni);
fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del whistleblower. Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie.
Il segnalato non ha il diritto di essere informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito unicamente nell’ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti (i) a seguito della conclusione dell’attività di verifica e di analisi della segnalazione e (ii) nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.
Tutto il personale della Società deve essere formato in maniera chiara, precisa e completa sul procedimento di segnalazione interno adottato, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante e della Persona Coinvolta.
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate dalla presente Guida, in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile. A tal fine, il Responsabile delle Segnalazioni, è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione relativa alla gestione delle Segnalazioni.